21/10/22
Emergenza alluvione Marche: iniziative a sostegno della clientela
Banca Progetto è al fianco della propria clientela per superare l’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino, attivando le misure normativamente previste. Gli effetti sono estesi al territorio dei Comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona (Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022), e al territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassino e di Treia, in provincia di Macerata (Consiglio dei Ministri 23 maggio 2023).
Banca Progetto ha attuato le misure previste dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 17 settembre 2022, n. 922 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-922-del-17-settembre-2022) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 in merito alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza.
Con Delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi e poi, al riguardo, si comunica che l’art. 8-bis del Decreto legge 11 giugno 2024 n. 76 - recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali – introdotto in sede di conversione dalla legge 8 agosto 2024, n.111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 186, del 9 agosto 2024 – ha previsto che il sopracitato stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, prorogato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, “è ulteriormente prorogato fino al 17 settembre 2025”.
In particolare, l’Art. 8 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento, costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile.
Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (17 settembre 2025), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra:
la sospensione dell’intera rata
la sospensione della sola quota capitale
I clienti potranno quindi richiedere alla Banca la sospensione del pagamento presentando la relativa richiesta (v. All. 1) corredata da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (v. All. autocertificazione).
L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.
In caso di sospensione della sola quota capitale, il mutuatario corrisponderà alla Banca, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi calcolati, sul debito residuo in linea capitale, al tasso e con le modalità previste dal contratto.
Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), gli interessi maturati ed eventualmente sospesi durante il periodo, improduttivi di ulteriori interessi, saranno ripartiti in quote di uguale importo sulle successive rate a scadere e saranno interamente dovuti in caso di estinzione o surroga del mutuo.