Whistleblowing
Banca Progetto, in attuazione della normativa vigente, ha definito un sistema interno volto a consentire la segnalazione (whistleblowing), da parte di soggetti interni / esterni (per maggiori dettagli, si rinvia alla Policy sul sistema interno di segnalazione delle violazioni (di seguito "Policy"), pubblicata alla fine della pagina), delle violazioni - ossia di comportamenti, atti od omissioni - di normative nazionali o europee, applicabili all’attività svolta dalla Banca, che ledono l’interesse pubblico e l’integrità della Banca.
Il sistema adottato dalla Banca assicura:
- la riservatezza dei dati personali del Segnalante, del presunto responsabile della violazione (Segnalato) e degli altri soggetti menzionati nella segnalazione;
- la protezione del Segnalante dal rischio di ritorsioni.
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
La segnalazione deve contenere una circostanziata descrizione della violazione, ossia dei comportamenti, atti od omissioni considerati dal Segnalante in contrasto con la normativa, indicando, ove possibile, anche i documenti, le regole che si considerano violate e gli altri riscontri utili a condurre l’accertamento sui fatti contestati.
Il Segnalante ha, inoltre, l’obbligo di dichiarare se ha un interesse personale collegato alla segnalazione. Non sono ammesse segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro.
In particolare, ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, le segnalazioni possono riguardare:
1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
3. violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
4. illeciti commessi in violazione della normativa europea o nazionale applicabile all’attività svolta dalla Banca, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli illeciti relativi ai seguenti settori: servizi, prodotti e mercati finanziari; tutela dell’ambiente; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
5. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’Unione Europea;
6. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
7. ulteriori atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea, nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).
Le segnalazioni possono, inoltre, riguardare, ai sensi dell’art. 52-bis, comma 1, del Testo Unico Bancario (“TUB”), ogni atto o fatto che possa costituire “una violazione delle norme riguardanti l’attività bancaria”.
Al fine di circostanziare concretamente il perimetro di applicazione della normativa, si riportano alcuni esempi, non esaustivi, di comportamenti suscettibili di segnalazione:
- con riferimento alle norme riguardanti l’attività bancaria, violazioni del TUB e della normativa in materia di servizi di pagamento (ad es., D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della c.d. “Direttiva PSD2”);
- violazione delle norme contenute nel Modello 231, nonché dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico;
- violazioni della normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto finanziario al terrorismo;
- violazioni della normativa in materia di usura;
- comportamenti illeciti o fraudolenti, compiuti da dipendenti, membri degli Organi sociali o terzi (ad es., agenti in attività finanziaria / mediatori creditizi ed i loro collaboratori, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.), che possano determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine per la Banca;
- l’eventuale commissione di reati da parte di dipendenti, membri degli Organi sociali o terzi (ad es., agenti in attività finanziaria / mediatori creditizi ed i loro collaboratori, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) commessi in danno della Banca, o che possano ingenerare eventuali responsabilità della Banca;
- ogni condotta che dia luogo a conflitti di interesse, adottata senza aver osservato il pieno rispetto delle regole e procedure di controllo previste per tali situazioni;
- con riferimento al settore della protezione dei consumatori, violazioni (i) del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e s.m.i.), (ii) della normativa in materia di contratti di credito ai consumatori (D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 241, e s.m.i.) e (iii) della normativa sulla comparabilità delle spese relativa al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 37);
- con riferimento al settore tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del GDPR;
- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali;
- molestie.
CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA
È possibile segnalare una violazione tramite i canali interni, ossia:
- il tool informatico SignalACT di Inaz al quale si accede attraverso il seguente link: https://bancaprogettospa.signalact-inaz.it/whistleblowing/;
La Guida per l'utilizzo del tool da parte del Segnalante è disponibile al seguende link: https://signalact.it/guida-segnalatore/;
- comunicazione scritta cartacea, consegnata a mano al Responsabile primario (Responsabile della Direzione Legale, Compliance e Societario (*)) o spedita in busta chiusa e sigillata allo stesso (*) presso la sede legale della Banca in Via Bocchetto 6, 20123 - Milano;
- comunicazione telefonica o colloquio diretto con il citato Responsabile primario (*);
- comunicazione scritta, per mezzo di posta elettronica ordinaria, all'indirizzo e-mail responsabilealternativo.whistleblowing@bancaprogetto.it del Responsabile alternativo, nei casi previsti dalla Policy.
(*) O al Responsabile alternativo (Responsabile della Direzione Internal Audit), nei casi previsti dalla Policy.
Il Responsabile primario può delegare le proprie attività a soggetti appartenenti alla Funzione di conformità alle norme, nello specifico Giuliana Bonizzi (Responsabile dell’Area Compliance) e Giorgia A. Valenzano Marzella.
Il Responsabile (primario o alternativo) invierà:
- entro 7 giorni dalla data di segnalazione, una conferma di ricezione della stessa;
- entro 3 mesi dalla data di conferma della ricezione della segnalazione, l’esito degli accertamenti condotti.
I suddetti canali non possono essere utilizzati per trasmettere un reclamo relativo a servizi bancari / finanziari e di pagamento offerti dalla Banca.
CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA
È possibile segnalare una violazione tramite i canali esterni attivati:
- dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità pubblicate sul sito internet https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing., dove è disponibile un link di accesso al tool per l’invio delle segnalazioni.
Il Segnalante può ricorrere a tale canale unicamente qualora:
Inoltre, il Segnalante può rivolgersi ad ANAC anche per notificare, tramite piattaforma informatica, eventuali atti ritorsivi conseguenti ad una segnalazione.
- dalla Banca d’Italia, secondo le procedure pubblicate sul sito internet https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html.