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Normativa fiscale
La normativa fiscale nota come FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”), emanata il 18 marzo 2010 dal governo statunitense nasce con lo scopo di contrastare, con la collaborazione degli intermediari esteri, l’evasione fiscale di imposte USA perpetrata da parte di cittadini o residenti statunitensi (persone fisiche o giuridiche), che investono in conti detenuti presso istituzioni finanziarie non statunitensi. La normativa, decorrente dal 28 gennaio 2013 ed applicata in fasi successive dal 1° luglio 2014, impone a tutti gli intermediari finanziari non statunitensi, che detengono e vogliono continuare a detenere rapporti finanziari con gli Stati Uniti in conto proprio o di terzi, di sottoscrivere un accordo con le autorità fiscali statunitensi (Internal Revenue Service – IRS) con il quale si impegnano ad identificare nell’ambito della propria clientela e quindi comunicare all’IRS, i nomi e le movimentazioni dei potenziali evasori statunitensi intestatari di un conto, un rapporto o un deposito presso di loro.
Rapporti dormienti
D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 – Regolamento di attuazione dell’art. 1, c. 345, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di depositi dormienti. Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007). In sintesi il Regolamento prevede che: – sono considerati “dormienti” i depositi di somme di denaro e i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari; – decorso il suddetto termine il deposito “dormiente” deve essere estinto, ai sensi dell’art. 3 del provvedimento in oggetto, salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell’intermediario, il titolare non effettui un’operazione o movimentazione (come tale si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto). Le somme depositate saranno, quindi, trasferite ad un Fondo pubblico (il fondo di cui all’art. 1 comma 343 della L. 266/2005).
Depositi al Portatore “dormienti”
Per i rapporti al portatore, poiché la Banca non è in grado di conoscere il titolare del rapporto, la comunicazione alla clientela interessata viene effettuata mediante l’esposizione di un avviso nei locali aperti al pubblico della Banca attraverso il sito Internet. Si invitano i titolari di depositi al portatore (ad esempio, libretto di risparmio, certificato di deposito, ecc.) che non presentano movimenti da 10 anni a impartire disposizioni a valere su detti rapporti entro il termine di 180 giorni dalla presente comunicazione. Qualora entro il termine di 180 giorni non venga effettuata alcuna operazione o movimentazione in relazione ai suddetti rapporti, questi, ai sensi dell’art. 3 del provvedimento in oggetto, verranno estinti con le modalità ed i termini stabiliti dalla legge. Durante l’anno 2017 non sono stati identificati rapporti definibili come “dormienti”.