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22/05/24

Sospensione rate finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Banca Progetto è al fianco della propria clientela per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, attivando le misure normativamente previste.

Banca Progetto ha attuato le misure previste decreto - legge 15 maggio 2024, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca, dell’acquacolture, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2024 (Gazzetta Ufficiale).

In particolare, il comma 2 dell’art. 1 del decreto - legge ha disposto - per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che nell’anno 2023 hanno subito una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20 per cento rispetto all’anno precedente - la possibilità di avvalersi della sospensione, per dodici mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024.

Possono beneficiare della sospensione le imprese:

  • che attestino la riduzione del volume d’affari nella percentuale sopra indicata tramite la presentazione di un’autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

  • le cui esposizioni debitorie non siano, al 16 maggio 2024, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

I clienti potranno quindi richiedere alla Banca la sospensione del pagamento presentando la relativa richiesta (v. All. 1) corredata da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i. (v. All. autocertificazione).

L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

Il mutuatario corrisponderà alla Banca, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi calcolati, sul debito residuo in linea capitale, al tasso e con le modalità previste dal contratto.

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