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29/02/24

Emergenza eventi meteorologici nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna: iniziative a sostegno della clientela

Banca Progetto è al fianco della propria clientela per superare l’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna, attivando le misure normativamente previste.

Banca Progetto ha attuato le misure previste dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del del 12 febbraio 2024, n. 1.070, pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1070-del-12-febbraio-2024/), e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in merito alla sospensione del pagamento delle rate, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2024 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2024, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza.

In particolare, l’art. 10 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, dell’Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile.

Al riguardo, è previsto per i soggetti titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (16 gennaio 2025), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra:

  • la sospensione dell’intera rata

  • la sospensione della sola quota capitale

I clienti potranno quindi richiedere alla Banca la sospensione del pagamento presentando la relativa richiesta (v. All. 1) corredata da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i. (v. All. autocertificazione).

L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

In caso di sospensione della sola quota capitale, il mutuatario corrisponderà alla Banca, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi calcolati, sul debito residuo in linea capitale, al tasso e con le modalità previste dal contratto.

Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), gli interessi maturati ed eventualmente sospesi durante il periodo, improduttivi di ulteriori interessi, saranno ripartiti in quote di uguale importo sulle successive rate a scadere e saranno interamente dovuti in caso di estinzione o surroga del mutuo.

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