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16/06/23

Emergenza alluvione Emilia-Romagna: iniziative a sostegno della clientela

Banca Progetto è al fianco della propria clientela per superare l’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, attivando le misure normativamente previste.

Banca Progetto ha attuato le misure previste dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) dell’8 maggio 2023, n. 992 - pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-992-dell8-maggio-2023/) e nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 - in merito alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sopra indicata, estese alla provincia di Rimini dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 24 maggio 2023, n. 997 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-997-del-24-maggio-2023/) e nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 2023 – ed ampliate dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 14 giugno 2023, n. 1.003 - in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 (in allegato) - pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/delibera-del-cdm-del-20-marzo-2024-proroga-dello-stato-di-emergenza-eventi-meteo-regione-emilia-romagna/ lo stato di emergenza è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi.

In particolare, l’art. 11 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, della prima Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile.

Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (4 maggio 2025), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra:

  • la sospensione dell’intera rata

  • la sospensione della sola quota capitale

I clienti potranno quindi richiedere alla Banca la sospensione del pagamento presentando la relativa richiesta (v. All. 1) corredata da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i (v. All. autocertificazione).

L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

In caso di sospensione della sola quota capitale, il mutuatario corrisponderà alla Banca, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi calcolati, sul debito residuo in linea capitale, al tasso e con le modalità previste dal contratto.

Nel caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale + quota interessi), gli interessi maturati ed eventualmente sospesi durante il periodo, improduttivi di ulteriori interessi, saranno ripartiti in quote di uguale importo sulle successive rate a scadere e saranno interamente dovuti in caso di estinzione o surroga del mutuo.

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